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  • Novità: Tesseramento on-line

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Area Soci

Statuto dell'Associazione

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

 

Art. 1 - E' costituita con sede in Brindisi alla via Cicerone n. 37/c un’Associazione denominata ”BRINDISI DI TUTTI”, regolata a norma del titolo I cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, e del presente Statuto.

 

Art. 2 - L’Associazione è apartitica, autonoma e non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione , nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge . Ha durata a tempo indeterminato.

 

Art. 3 - Il logo dell’Associazione “Brindisi di Tutti” è costituito dalla colonna romana di Brindisi stilizzata di colore azzurro, accerchiata con vista dall’alto da quattro amici che si tendono la mano di colore arancione e alla destra la dicitura Brindisi di Tutti con sotto scritto Circolo culturale.

 

Art. 4 - Scopo e finalità

L’Associazione “Brindisi di Tutti” è una libera aggregazione di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali, sociali, politiche e ricreative, volte alla diffusione dei principi fondamentali della democrazia liberale ed ai valori inestimabili della libertà.

L'azione dell’Associazione sarà sempre ispirata ai principi e ai valori di questa grande cultura e volta alla promozione della pace, della libertà, della sicurezza, della dignità della persona umana, dell'economia di mercato, della sussidiarietà, della solidarietà, della giustizia, dello Stato di diritto, dello sviluppo sostenibile, della protezione e tutela dell'ambiente.

In particolare l’Associazione ”Brindisi di Tutti” persegue i seguenti scopi:

a - contribuire con la propria azione e il proprio impegno allo sviluppo sociale,economico e politico della città di Brindisi, della Provincia di Brindisi e del Paese;

b - favorire la consapevolezza critica dei cittadini e il dibattito sulle questioni che più stanno a cuore alla coscienza umana e civile dei Brindisini,richiamandosi al patrimonio più autentico della tradizione culturale brindisina;

c - diffondere i deliberati dell’Associazione attraverso tutti i canali legali disponibili;

 

Art. 5 - Attività dell’Associazione

L’attività dell’Associazione è libera e può essere d’iniziativa politica, culturale,formativa, sociale, turistica, ricreativa, ambientale, di volontariato e di animazione.

L’attività può avere carattere provvisorio o continuativo. Le iniziative dell’Associazione si propongono lo studio ed il recupero della tradizione cattolica e democratica della Nostra terra, il diritto ad avere una Città vivibile, il diritto a migliorare la propria condizione economica, il diritto a poter esprimere liberamente le proprie idee, i progetti ed i programmi.

I soci dell’Associazione si attivano per coinvolgere tutti gli aderenti, gli iscritti ad altre Associazioni e gruppi di cittadini alle attività di cui sono promotori.

L’Associazione potrà organizzare eventi culturali, sociali, politici e ricreativi presso la propria sede o presso altre sedi pubbliche e/o private; in particolare,per il raggiungimento dei suoi fini, potrà promuovere e organizzare convegni,conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documenti, recitazione di poesie, concerti, mostre, corsi di musica, di informatica, d’inglese e di altre lingue, corsi ed attività di formazione nei vari settori artigianale, commerciale ed industriale, corsi professionali, tornei di carte, di dama, di scacchi, tornei sportivi non agonistici, organizzare eventi, viaggi in Italia ed all’Estero. Per tali attività l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione di Professori, Insegnanti ed Operatori del settore.

L’Associazione potrà svolgere anche attività editoriale, attraverso la pubblicazione di un bollettino, la pubblicazione di atti, convegni, seminari,nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni e condividere con la propria partecipazione iniziative di Soggetti diversi in Italia o all’Estero aventi scopo analogo, e potrà designare propri rappresentanti in organismi pubblici territoriali e nazionali.

L’Associazione potrà collaborare, offrendo anche le proprie strutture, con le Associazioni nazionali riconosciute ONLUS.

Gestire autonomamente, o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale.

L’Associazione si pone come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome d’interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana.

 

SOCI

 

Art. 6 – Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando all’attività istituzionale ed alla vita associativa senza limiti temporali.

 

Art. 7 - Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

Hanno diritto al voto i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.

 

Art. 8 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. Dalla presentazione della domanda , il nuovo Socio parteciperà alla vita dell’Associazione dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunicherà all’interessato le motivazioni dell’esclusione e questi avrà diritto di ricorrere davanti all’Assemblea dei Soci che deciderà inappellabilmente a maggioranza.

 

Art. 9 – Diritti degli Soci.

Il socio ha diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle attività programmate secondo gli appositi regolamenti ed a ricevere la tessera sociale.

Il Socio ha diritto:

- di eleggere gli organi direttivi dell’Associazione e di essere eletto;

- di votare per l’approvazione e per le modifiche statutarie ed i regolamenti dell’Associazione;

- di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dalla statuto.

 

Art. 10 – Doveri dei soci.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dall’assemblea. Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I Soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché ad avere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell’Associazione,dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare le finalità dell’Associazione.

 

Art. 11 – I Soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- quando diventano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;

- quando arrechino danni morali e materiali all’Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo e sono comunicate per iscritto al Socio il quale ha la facoltà di appellarsi all’Assemblea che decide a maggioranza inappellabilmente.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

 

Art. 12 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dalle quote sociali dei Soci;

b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

 

Art. 13 – Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota sociale non è rivalutabile.

 

BILANCIO

 

Art. 14 – L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro il 31 marzo dell’anno successivo.

 

Art. 15 – Eventuali residui di bilancio saranno destinati:

- il 10% al fondo di riserva;

- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale,sportivo, e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature.

E’ vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione , nonché di fondi, riserve o capitale.

 

ASSEMBLEA

 

Art. 16 – l’Assemblea Generale rappresenta l’intero sodalizio e tutta la compagine sociale.

Le sue deliberazioni, se assunte in conformità alla statuto, sono vincolanti per i Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, che sarà assistito da un Segretario eletto dall’Assemblea.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente dell’Associazione, con avviso scritto affisso all’interno dei locali del circolo con almeno 30 giorni di preavviso. L’avviso deve contenere la data, l’ora, il luogo in cui si dovrà svolgere l’assemblea e l’ordine del giorno della seduta.

L’Assemblea è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei Soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.

 

Art. 17- Ogni Socio nelle assemblee ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di cinque oltre la propria purché siano presentate in forma scritta. Le votazioni possono avvenire per delibera palese oppure con scheda segreta.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

 

Art. 18 – Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare su apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente. I verbali potranno essere consultati dai soci a richiesta con diritto di trarne copia.

 

Art. 19 Compiti dell’Assemblea sono:

- approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

- eleggere il Consiglio Direttivo;

- procedere alla nomina delle cariche sociali;

- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo,nonché la devoluzione dell’eventuale residuo attivo dello stesso;

- approvare i regolamenti dell’Associazione;

- eleggere la Commissione Elettorale nella fase di elezione degli organi direttivi

 

Art. 20 – L’Assemblea straordinaria è convocata:

- per deliberare sulle modifiche statutarie;

- per deliberare sullo scioglimento liquidazione dell’Associazione;

- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo ritenga necessario.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene ricevuta la richiesta.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione è necessaria una maggioranza di voti pari ai due terzi.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri eletti tra i Soci; esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea. Le cariche sono: Presidente, Vice Presidente, tre Consiglieri, di questi uno sarà Segretario.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo potrà essere ampliato su deliberazione dell’Assemblea dei Soci, sulla base del numero degli iscritti e delle esigenze dell’Associazione.

 

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese su convocazione del Presidente, ma può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno i due terzi del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti a maggioranza semplice il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Ogni seduta del Consiglio per essere valida deve avere la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

 

Art. 23 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

- redigere i conti consuntivi e preventivi d presentare all’Assemblea;

- predisporre i progetti per l’impiego dell’eventuale residuo di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l’attività sociale e che riguardano l’amministrazione dell’Associazione;

- formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei Soci;

- favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione.

 

IL PRESIDENTE

 

Art. 24 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone la firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, questi viene sostituito dal Vice Presidente, o in mancanza dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare il Segretario per la firma della corrispondenza ordinaria.

 

Art. 25 – Il Segretario dà esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali di riunione, provvede al normale andamento dell’Associazione.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 26 – La decisione dello scioglimento dell’Associazione deve essere presa a maggioranza di almeno 3/5 dei Soci presenti in Assemblea la cui validità è sancita dalla partecipazione di almeno il 50% della compagine sociale.

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 14 .

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

Art. 27– Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le direttive emanate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

 

 
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